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Rifiutato un alunno disabile: il Tar condanna una scuola paritaria

Un istituto scolastico paritario di Roma è stato condannato dal Tar dopo la denuncia di famiglia che si era vista negare l’iscrizione del figlio disabile, in quanto i genitori non potevano pagare la retta (supplementare rispetto alla retta chiesta alle altre famiglie) per il sostegno. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato un anno fa.
TAR condanna Istituto Paritario a tutela di un ragazzo disabile

Protagonista della vicenda un ragazzo con grave deficit psicomotorio. Ragazzo che, fin dall’inizio delle elementari, nel 2003, frequentava la stessa scuola paritaria. I genitori avevano pagato la retta scolastica, oltre a farsi carico delle spese per il sostegno scolastico.

A partire da dicembre 2008, la famiglia aveva ottenuto di dividere la spesa del sostegno con l’ente gestore della scuola. Da allora però – secondo quanto riferito dai genitori del ragazzo portatore di handicap – i dirigenti scolastici avrebbero mostrato minore collaborazione con la famiglia. Atteggiamento infine culminato nel rifiuto dell’iscrizione (comunicato via raccomandata nel maggio 2012).

La ragione addotta dall’istituto per giustificare questa iniziativa era stata quella della “impossibilità di continuare ad anticipare i costi degli insegnanti di sostegno“.

La decisione della scuola è stata individuata dai giudici come violazione della legge 62/2000.

La quale dispone che:

le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap“.

In particolare, per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sono garantite attività didattiche di sostegno, la cui organizzazione rappresenta quindi un obbligo per le scuole paritarie, nonché un requisito per lo stesso riconoscimento della parità“.

La condotta della scuola interessata presenta dunque le caratteristiche della “discriminazione“. In quanto “ha impedito al minore di esercitare, al pari delle persone normodotate, il diritto di usufruire del servizio di istruzione scolastica presso l’istituto da sempre frequentato“.

Il Tar ha ordinato l’ammissione del ragazzo alla scuola. Inoltre ha stabilito il pagamento di un risarcimento in denaro per un danno patrimoniale “valutabile in una somma non inferiore ai 15.000 euro“.

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