In questa pagina trovi un approfondimento a riguardo del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (aggiornato al Dlgs 222/2016, in vigore dal 11/12/2016). Testo unico che contiene disposizioni per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e aperti al pubblico.

Il Capo III del Titolo IV parte II del Testo Unico contiene, dall’art. 77 all’art. 82, “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e aperti al pubblico“.

Alla luce delle novità introdotte di recente dal legislatore, per quanto riguarda l’ambito dell’abbattimento barriere architettoniche si evidenzia che non servirà più nessuna comunicazione, permesso o segnalazione. Quindi sono attività edilizia libera determinati interventi inclusi quelli volti all’eliminazione di barriere architettoniche. Interventi che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio.


Indice

Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

L’art. 77 del Testo Unico, fissate alcune regole di carattere generale richiamanti i principi già fissati dalla legge 13/89, specifica che la progettazione di nuovi edifici privati ovvero la ristrutturazione di edifici già esistenti (anche in caso di edilizia residenziale pubblica) debba prevedere:

  1. Accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, compresi i servoscala;
  2. Idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
  3. Almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
  4. L’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini;
  5. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni del Testo Unico.

torna all’indice

Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche nei condomini

L’art. 78 del Testo Unico, fatte salve le previsioni di cui agli art. 1120 e 1121 del Codice Civile, stabilisce che le deliberazioni riguardanti le innovazioni da attuare negli edifici privati volte ad eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio. In prima o in seconda convocazione. Con le maggioranze previste dall’art. 1136 del Codice Civile.

Si precisa altresì che laddove il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta, le deliberazioni in questione, la persona con disabilità ovvero il suo tutore o curatore possono installare, a proprie spese, servoscala, montascale nonché strutture mobili e facilmente rimovibili. Possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.

torna all’indice

Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

La legge prevede che, per le opere contemplate all’art. 78 sopra esaminato, esse – fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile agli art. 873 e 907 – possano essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e i chiostri interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

torna all’indice

Rispetto delle norme antisismiche, antincendio
e di prevenzione degli infortuni

Sempre in tema di opere edilizie finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, l’art. 80 del Testo Unico prevede che esse siano da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni. Sebbene non soggette alle autorizzazioni di cui al successivo art. 94.

torna all’indice

Certificazioni

Ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico, alle domande o alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale in ordine alla realizzazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è da allegarsi un certificato medico attestante l’handicap e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione. Nonché le difficoltà di accesso.

torna all’indice

Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dalle norme del d.lgs. n. 81 del 2008 sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.

Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

Il rilascio del permesso di costruire per le opere è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune, che deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche

Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone con disabilità, sono dichiarate inagibili.

torna all’indice

Scarica il PDF della legge

Download “DPR n. 380 6 Giugno 2011”

dpr-380-01.pdf – Scaricato 353 volte – 616,50 KB

Per ulteriori approfondimenti : Barriere architettoniche normativa