Da questa pagina puoi approfondire il D.p.R 503 96. Il Regolamento recante le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.


Indice

Campo d’applicazione del DPR 503 96

Il DPR 503 96 fissa all’art. 1 una nozione esaustiva di “barriere architettoniche”, che comprende:

  1. Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
  3. La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La disciplina stabilita dal decreto riguarda gli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, anche di carattere temporaneo, o quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.

Si applica inoltre agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio. Se questi riguardano l’accessibilità e la visitabilità, per la parte oggetto dell’intervento stesso si rimanda alla disciplina del d m 236 89.

Si applica inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità.

Il DPR 503/96 non contempla gli edifici abitativi privati e quelli di edilizia residenziale di qualsiasi genere che rientrano nel quadro normativo delle legge 13 del 1989.

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Finalità della normativa emanata con il Dpr 503

Eliminare quegli impedimenti rientranti nella definizione di “barriere architettoniche”.

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Operatività delle norme

Riguardano i Comuni.
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Titolo I:  Scopi e campo di applicazione (art.1 e 2)

L’art. 1, dopo avere definito le barriere architettoniche, stabilisce che le norme del decreto si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.

Viene anche previsto che si applichino agli edifici e spazi pubblici sottoposti  a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso.

Si applica, inoltre, agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione, se finalizzate all’uso pubblico (art. 1.3). In ogni caso agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità (art. 1.4).

In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento a cura dell’amministrazione pubblica  che utilizza l’edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o  sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

L’art. 2.1 precisa poi che:
Il sistema di chiamata di cui all’art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di “accessibilità condizionata” (disposizione che  ricalca la visitabilità condizionata  di cui all’art. 5.7 del D M 236 89).

Infine, l’art. 24 prevede che deve essere collocato, in posizione  a agevolmente visibile negli uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni, il simbolo internazionale di accesso alle comunicazioni per le persone sorde.

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Titolo II: Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano (art. 3-12)

Sono considerate le “Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano”. L’art. 3 stabilisce che al momento della predisposizione degli strumenti urbanistici, le aree destinate a servizi pubblici debbano essere scelte con preferenza a “… quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche“.

Seguono poi le norme contenenti prescrizioni tecniche che richiamano al D M 236 89 . Da sottolineare la disciplina dell’arredo urbano (art. 9), novità per la legislazione di settore.

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Titolo III: Struttura edilizia in generale (art.13 -18)

Disciplina la “Struttura edilizia in generale” stabilendo in primis che il regolamento è riferito alla generalità dei tipi di interventi. Anche qui sono elencati gli ambiti di applicazione delle prescrizioni tecniche con riferimento al D.M. 236/89.

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Titolo IV:  Procedure (art. 19 -22)

Definisce i casi di deroga al regolamento per le nuove costruzioni “…solo per gli edifici o loro parti che. Nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati” (art.19.1).

Il comma 2 dell’art.19 ammette la possibilità di deroga anche per gli edifici esistenti solo in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

Il comma 3 tratta delle deroghe per gli edifici soggetti al vincolo paesaggistico o a quello storico-artistico, prevedendo la soddisfazione del requisito dell’accessibilità attraverso opere provvisionali o con attrezzatura da ausilio, sulla falsariga di quanto stabilito dall’art. 24.2 della legge 104 92 aggiornata. Il soggetto titolare della deroga è l’amministrazione comunale (art. 19.4) e sono ammesse eventuali soluzioni alternative, se rispettose dei criteri di progettazione di cui al D.M. 236/89 (art. 19.5).

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Titolo V: Edilizia scolastica (art. 23)

E’ composto dal solo art. 23,  concernente l’edilizia scolastica, con obbligo di situare la classe frequentata da un alunno con disabilità al piano terreno in caso di edifici senza ascensore.

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Titolo VI:  Servizi speciali di pubblica utilità (artt. 23 -31)

Tratta dei “Servizi speciali di pubblica utilità”, riprendendo e aggiornando le prescrizioni di cui al titolo V del DPR 384 78 (abrogato e sostituito dal DPR 503 96).

Con questo decreto il legislatore ha ritoccato il quadro normativo in tema di barriere architettoniche, puntando alla razionalizzazione della materia sotto il profilo dell’unificazione delle prescrizioni tecniche. Infatti, la contemporanea vigenza del d.p.r. 384/78 e del D.M. 236/89 aveva creato confusione sulle misure da applicare all’edificio pubblico o a quello privato. Si pensi alla contraddizione fra percorsi orizzontali la cui larghezza  minima era prevista in cm. 150 per le strutture pubbliche e in cm. 100 per quelle private, o ai percorsi negli spazi esterni, la cui larghezza minima era rispettivamente di 150 cm. e 90 cm.

Con il DPR n°. 503/96 tramonta il doppio sistema vigente col DPR 384 78 (poi abrogato) in quanto il D.M. 236/89 risulta oggi individuato come unico punto di riferimento sotto il profilo delle prescrizioni tecniche.

Ciò si ricava dai vari articoli del DPR 503 96, nei quali viene  fatto diretto riferimento al rispetto delle prescrizioni del DPR 236/89. Ciò in particolare per gli spazi pedonali (art. 4 del DPR 503 96), i percorsi pedonali (art. 5), le scale e le rampe (art. 7), i servizi igienici  pubblici (art. 8), gli elementi arredo (art. 9.1), i parcheggi (art. 10.1), gli alloggi di servizio (art. 13.6), le modalità di misura dei componenti edilizi (art. 14), le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori e servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse (art. 15), gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio e  loro componenti (art. 16), la segnaletica (art. 17) e i raccordi con la normativa antincendio (art. 18).

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Scarica il PDF del decreto:

Download “DPR 503/96”

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Per ulteriori approfondimenti consulta tutta la normativa sulle barriere architettoniche.