Nelle varie sezioni in questa pagina puoi approfondire tutti i dettagli del D.M. 236/89, la legge che serve a:

Garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

d.m 236/89
All’atto pratico i la normativa della legge che definisce cosa fare per eliminare le barriere architettoniche. Necessaria da rispettare anche per poter detrarre le spese.

A fondo pagina è presente anche il PDF scaricabile.

Indice


Introduzione al d.m. 236/89

Il DM 236/89 è entrato in vigore in concomitanza con la legge 13 della quale è il regolamento tecnico e decreto attuativo. Definisce tutte le caratteristiche tecniche, soprattutto quelle dimensionali, delle prescrizioni normative stabilite dalla legge 13/89 sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Anche il D.P.R. 503 del 24 luglio 1996, emanato successivamente per regolamentare l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, è basato sulle determinazioni normative del DM 236/89. Il D.P.R. in questione, per quanto riguarda gli aspetti tecnici e dimensionali, fa infatti specifico e dettagliato riferimento al decreto ministeriale che spieghiamo in questa pagina.

Con il d.m. 14 giugno 1989 n. 236 si specificano le prescrizioni normative introdotte dalla legge 13/89 in termini di accessibilità, visibilità e adattabilità. In particolare i criteri progettuali per la realizzazione di rampe per disabili, bagni per disabili e interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e a quelli di edilizia residenziale pubblica.

Con l’entrata in vigore del D.p.R. 503/96 queste regole vengono estese anche a tutti gli edifici e agli spazi pubblici.

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Definizioni barriere architettoniche secondo il d.m. 236/89

Cominciamo col dire che al fine del decreto 236/89 con il termine barriere architettoniche si intendono tre diverse tipologie di ostacoli per la persona con disabilità:

  • Ostacoli fisici, che causano disagio per la mobilità di ogni persona e in particolare di chi ha una capacità motoria ridotta in forma permanente o temporanea;
  • Ostacoli all’uso di attrezzature e componenti in modo comodo e sicuro;
  • Mancate segnalazioni che permettano a ciechi, ipovedenti e sordi di orientarsi e riconoscere luoghi e situazioni di pericolo.

Il decreto ministeriale DM 236/89 definisce, quindi, la normativa in termini di accessibilità degli spazi, visitabilità, adattabilità, accesso ai percorsi orizzontali ed ai bagni per disabili. Ma anche i minimi dimensionali da rispettare.

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Accessibilità in base al dm 236 89

Con il termine accessibilità, il DM 236/89 si riferisce al grado più alto di utilizzo di uno spazio e, quindi, la possibilità anche per la persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio, l’unità immobiliare privata e pubblica in modo semplice. Ma soprattutto fruire degli spazi e delle attrezzature in modo sicuro e autonomo.

Secondo la normativa è obbligatorio assicurare l’accessibilità a:

  • Percorsi esterni e parti comuni degli edifici, oltre ad almeno il 5% degli edifici di edilizia residenziale sovvenzionata;
  • Ambienti destinati alle attività sociali, ovvero scolastiche, sanitarie, culturali e sportive;
  • Sedi di aziende e imprese che sono soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio.

Negli edifici pubblici destinati alle attività sociali, per quel che riguarda i servizi igienici è obbligatorio dotare ogni piano dell’edificio di un bagno per disabili. Perlomeno nei piani accessibili a persone su sedia a rotelle. Nelle aziende, invece, deve essere accessibile un servizio igienico per edificio. Mentre, nelle strutture destinate ad attività sociali il requisito s’intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell’edificio è accessibile alla persona su sedia a ruote.
Negli edifici sedi di aziende e imprese, invece, deve poter essere accessibile almeno un servizio igienico per edificio.

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La visitabilità per il d.m. 236/89

Con il termine visitabilità il decreto DM 236/89 si riferisce, al contrario dell’accessibilità, al più ridotto grado di fruibilità dello spazio e in particolare alla limitazione dell’accesso ai disabili nelle aree di relazione e ai bagni per disabili.

Nel dettaglio, si ricorda che l’unità immobiliare di qualsiasi destinazione d’uso deve essere visitabile dal disabile e in particolare gli edifici residenziali per cui non è stata richiesta l’accessibilità. Ai sensi del DM 236 questo criterio si ritiene soddisfatto se la persona in carrozzina può raggiungere gli alloggi, la zona del soggiorno e pranzo e un servizio igienico se si tratta di edificio privato.

Nei luoghi di lavoro, invece, deve essere garantita la visitabilità ai luoghi di servizio e relazione.
Mentre nei bagni per disabili la carrozzina deve arrivare nei pressi del lavabo e del WC.

Sono escluse dalla normativa sulla visitabilità le seguenti categorie di edifici:

  • Edifici residenziali con almeno il soggiorno, un servizio igienico e i collegamenti tra le stanze accessibili sono considerati visitabili (art.3);
  • Sedi di riunioni e spettacoli, compresi i ristoranti e i circoli, sono visitabili se almeno una zona riservata al pubblico è accessibile, compreso l’obbligo di garantire l’accessibilità alla biglietteria e al guardaroba;
  • Unità immobiliari sedi di attività ricettive sono considerare accessibili ai sensi dell’art.5 se sono visitabili le parti e i servizi comuni e le zone dedicate al soggiorno temporaneo;
  • Nelle unità immobiliari destinate al culto si considera soddisfatto il requisito della visibilità se almeno una zona riservata ai fedeli è accessibile;
  • Unità immobiliari con sedi aperte al pubblico sono visitabili se sono previsti spazi di relazione in cui il cittadino entra in rapporto con la funzione svolta e se è accessibile almeno un servizio igienico;
  • Nei luoghi di lavoro sedi di attività non soggette alle norme sul collocamento obbligatorio basta che sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità;
  • Negli edifici residenziali è sufficiente che sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità sia che siano plurifamiliari, sia che siano unifamiliari.

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L’adattabilità per il d.m. 236/89

Il decreto ministeriale 14 giugno 1989 n 236 si riferisce al termine adattabilità per indicare gli spazi che devono essere facilmente modificabili nel tempo allo scopo di renderli completamente fruibili anche dalle persone disabili. E da chi si trova in una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Si tratta, pertanto, di un criterio che non stabilisce requisiti dimensionali da attuare al momento. Ma piuttosto la possibilità di garantire la piena accessibilità degli spazi in futuro e si applica a tutti gli edifici per cui non è ancora stata richiesta l’accessibilità o la visibilità.

In particolare, negli interventi di adeguamento dei bagni per disabili è possibile eliminare il bidè e sostituire la vasca con la doccia al pavimento, oltre a prevedere sufficiente spazio per la manovra della carrozzina e uno spazio laterale per l’accostamento al WC.

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Accesso ai percorsi orizzontali (rampe)

Un locale è accessibile e privo di barriere architettoniche se è previsto un comodo e sicuro accesso ai percorsi orizzontali ovvero:

  • Porte: larghezza minima di 80 cm per la porta di accesso all’edificio e di 75 cm per le altre porte, mentre si consiglia un’altezza della maniglia pari a 90cm;
  • Corridoi e percorsi interni: larghezza minima di 100 cm e senza variazioni di livello o, qualora presenti, devono essere rimosse le barriere architettoniche tramite rampe. Ogni 10 metri devono essere previsti allargamenti e spazi aggiuntivi tali da permettere l’inversione di marcia e, in ogni caso, il corridoio deve essere di facile percorrenza per una persona su sedia a ruote.

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I Bagni per disabili secondo il d.m. 236/89

Anche in questo caso il Decreto Ministeriale 236/89 prevede una serie di criteri generali tali da garantire le manovre necessarie a chi si muove su sedia a rotelle e deve utilizzare i sanitari, ovvero lavabo e WC. In particolare la normativa prevede che venga garantito l’accostamento della sedia a rotelle a lato del WC e anche l’utilizzo agevole e sicuro del bidè. Della doccia o vasca da bagno e, nei bagni privati, della lavatrice.

Il lavabo dei bagni per disabili deve essere a mensola e nella stanza si deve collocare anche il campanello d’emergenza. Campanello in prossimità sia del WC sia della vasca o doccia. Per quanto riguarda i rubinetti è consigliabile preferire rubinetti a leva.

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Minimi dimensionali da rispettare nel dm 236 89

Nella realizzazione del bagno per disabili e del bagno accessibile a chi si muove in sedia a rotelle devono essere rispettati determinati minimi dimensionali, per agevolare il trasferimento dalla sedia al WC. In particolare lo spazio necessario all’accostamento laterale deve essere di almeno 100 cm dall’asse del WC, 140 cm dall’asse della vasca e 80 cm dal lavabo. Vediamo nel dettaglio i minimi dimensionali da rispettare ai sensi della normativa:

  • Lavabo: piano superiore posto a 80 cm dal pavimento;
  • WC e bidè devono essere del tipo sospeso;
  • Doccia a pavimento, dotata di sedile e doccino a telefono;
  • Corrimano: tutti i bagni e gli alloggi accessibili devono essere predisposti con corrimano orizzontali o verticali e nei servizi igienici dei locali pubblici va installato un corrimano in prossimità del WC ad un’altezza di 80 cm dal pavimento.

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Ascensori e rampe per disabili in base al d.m. 236/89

Il DM 236/89 prevede che la rampa abbia una pendenza da definire in rapporto alla capacità della persona su sedia a ruote di percorrerla senza fatica. Anche sulla base della lunghezza. Le rampe per disabili particolarmente lunghe devono prevedere piani orizzontali di riposo.

L’ascensore deve avere una cabina di dimensioni tali da consentire l’accesso a una sedia a rotelle e un sistema di apertura delle porte basato su meccanismi che ne blocchino la chiusura in caso di ostruzione del vano porta, come la cellula fotoelettrica.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono essere calibrati per un accesso e uscita agevole anche per chi è su sedia a rotelle e la fermata dell’ascensore deve avvenire a porte chiuse. Nella realizzazione di ascensori accessibili è altrettanto importante porre la pulsantiera di comando ad un’altezza adeguata e consentirne un uso agevole anche ai non vedenti. Infine nella cabina devono trovarsi un citofono, un campanello d’allarme, una luce di emergenza e l’arresto ai piani deve essere complanare con il pianerottolo.

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Servoscala e piattaforma elevatrice

Con i termini servoscala e piattaforma elevatrice ci si riferisce ad apparecchiature che consentano il superamento di un dislivello alla persona disabile o con ridotta capacità motoria e rappresentino una valida alternativa all’ascensore o alla rampa per disabili.

Per essere a norma il servoscala e la piattaforma elevatrice devono essere dotate di sistemi anti caduta, antischiacciamento e antiurto. Tali da consentire un uso sicuro e in autonomia da parte della persona disabile e lo stazionamento deve avvenire con pedana o piattaforma incassata nel pavimento oppure ribaltata verso la parete.

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Barriere Architettoniche negli spazi pubblici

Negli spazi esterni deve essere sempre previsto un percorso in piano tale da assicurare la mobilità alla persona con ridotta capacità motoria, per consentire l’accesso al parcheggio o ai servizi posti all’esterno.

La direttrice di accesso agli spazi pubblici esterni deve essere priva di ostacoli che riducano lo spazio e possano essere causa di infortuni e la larghezza del percorso esterno per disabile deve essere tale da garantire anche l’inversione di marcia da parte della persona su sedia a ruote.

Se il percorso per disabili costeggia zone non pavimentate o ci sono variazioni di livello è necessario prevedere rampe per disabili o segnalatori acustici e luminosi, così come si consiglia di evidenziare gli scalini con variazioni cromatiche. Allo stesso modo devono essere indicate ai non vedenti le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili.

La pavimentazione del percorso pedonale per disabile deve essere realizzata in materiale antisdrucciolo e le differenze di dislivello non devono essere tali da arrecare ostacolo al transito della carrozzina.

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Segnaletica

Le unità immobiliari e gli spazi esterni devono prevedere cartelli e indicazioni che facilitino l’orientamento e la fruizione anche da parte delle persone con limitata capacità motoria e il cartello indicatore deve riportare anche il simbolo internazionale dell’accessibilità, di cui all’art. 2 del D.P.R 27 aprile 1978 ora D.P.R. 24 luglio 1996, n.503).

Nella definizione della segnaletica numeri civici e targhe devono essere perfettamente leggibili ed è opportuno prevedere apparecchi fonici per i non vedenti oltre a tabelle scritte in Braille, da posizionare in modo adeguato. Bisogna, inoltre, prevedere indicazioni accessibili acustiche e visive nel caso di situazioni di pericolo.

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Ulteriori approfondimenti : Normativa per le barriere architettoniche