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Lavoratori disabili, dalle modifiche al Jobs Act le nuove regole

Con l’entrata in vigore del d.lgs n. 185/2016 correttivo del Jobs Act, sono emerse novità in tema di collocamento dei lavoratori disabili.

Le principali novità sono riferite in questo articolo.

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La prima data che le aziende nel 2017 devono appuntarsi è quella del 31 gennaio, che segna il termine per la trasmissione del prospetto informativo circa gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili

Il prospetto informativo disabili

Il prospetto Informativo Disabili è un documento che va trasmesso telematicamente dall’azienda, pubblica o privata con almeno 15 dipendenti, al servizio provinciale di competenza, recante indicazione dello stato occupazionale dell’azienda per la verifica degli adempimenti in tema di assunzione di persone appartenenti alle categorie protette o disabili. L’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile scatta dal quindicesimo dipendente.

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Gli obblighi di assunzione

I datori di lavoro sono obbligati ad assegnare una quota di posti di lavoro per persone disabili rispetto in questi termini:
– 1 posto se occupano da 15 a 35 dipendenti;
– 2 posti, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
– il 7% dei lavoratori in forza, se occupano più di 50 dipendenti.
Va ricordato inoltre che per le aziende in particolari situazioni (fallimento, mobilità etc) l’obbligo di assumere lavoratori disabili può venire sospeso temporaneamente.

LA QUOTA DI RISERVA

L’articolo 3 della L. 68/99 definisce quota di riserva il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che l’azienda è tenuta ad assumere. Essa va calcolata considerando i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda.
È anche sul computo della quota di riserva che interviene il correttivo al Jobs Act, segnalando che si debbano considerare nella quota di riserva anche i lavoratori già assunti che abbiano una capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Questo significa che se in una azienda è già in carico un lavoratore con capacità lavorativa superiore al 60%, questo lavoratore va scorporato dalla base “imponibile”, anche se non fu assunto attraverso il collocamento obbligatorio.

Multe salate

Il correttivo al Jobs Act incide anche sulle sanzioni per le aziende inadempienti agli obblighi di assunzione della quota riservata.
L’art. 5 comma 1 lettera b) modifica l’art. 15 della legge n. 68/99:
a) La sanzione per ogni giornata lavorativa di mancata assunzione di un disabile è fissata in “una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis”. Considerato che attualmente il contributo  è pari a € 30,64 (art. 5, comma 3 legge n. 68/99), la sanzione per ogni giorno di mancata assunzione del lavoratore disabile è oggi pari a € 153,20. La quota sarà aggiornata ogni cinque anni.

b) L’illecito diviene, inoltre, diffidabile ex art. 13 del d.lgs n. 124/2004.
In particolare, la diffida si avrà in caso di:
– presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione;
– stipula del contratto di lavoro con la persona con la disabilità avviata dagli uffici.
Questo significa che la sanzione può arrivare a ridursi fino a 38,30 euro se il datore di lavoro ottempera successivamente alla diffida, assumendo il lavoratore disabile o presentando richiesta di assunzione.

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