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Pinerolo, il condominio si oppone al montascale di una disabile 94enne

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Da Pinerolo, città metropolitana di Torino, l’ennesima storia di una persona con disabilità “prigioniera” in casa propria a causa delle barriere architettoniche senza poter mettere in funzione il montascale a poltroncina acquistato e fatto installare a spese completamente a suo carico. E’ accaduto infatti che i condomini a installazione completata ne abbiano impedito la messa in funzione.

La Stampa Tv ha raccontato l’incresciosa vicenda di Laura Caterina Fenoglio, 94 anni, costretta in carrozzina da gravi problemi di deambulazione che le impediscono autonomia di movimento.
A dividerla dal resto del mondo c’è una sola, banale, rampa di scale, quella che separa il suo appartamento dal pianterreno del palazzo di piazza Roma: ostacolo di poco conto per una persona in perfetta salute, ma barriera pressoché insormontabile per chi deve fare i conti con la disabilità.

L’anziana per tanto tempo si è fatta aiutare dai volontari della Croce Verde per poter uscire di casa e scendere per le strade della sua Pinerolo, finché ha deciso di dire basta a questa situazione decidendo di pagare di tasca propria l’installazione di un montascale a poltroncina, su suggerimento dei propri familiari. Ha consultato alcune aziende specializzate per documentarsi sulle caratteristiche e soprattutto sui prezzi di  installazione di un montascale per disabili, scegliendo una soluzione risolutiva del suo problema, in linea con le sue capacità economiche.

Problema risolto? Ma nemmeno per sogno, dal momento che i condomini dello stabile in cui vive la signora Fenoglio si sono opposti al completamento dell’installazione del dispositivo, proponendo l’alternativa dell’ascensore.

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“Ascensore? A dire il vero si tratta né più né meno di una sorta di montacarichi per persone disabili, questa è in sostanza l’alternativa prospettata. Un qualcosa di inadatto alle esigenze della mia assistita” ha commentato amaro il legale della donna ai microfoni dell’emittente televisiva.

“E dire che si tratta di un montascale a poltroncina che potrebbe essere utilizzato, fatte le debite modifiche, anche dagli altri condomini. L’opposizione è poi doppiamente inspiegabile considerati anche i costi: 8.000 euro circa per il montascale, 70.000 euro la pedana elevatrice, se vogliamo chiamarlo così” ha proseguito il legale, spiegando peraltro che “in ogni caso le dimensioni dell’elevatore sarebbero insufficienti al trasporto di una persona in carrozzina come la signora Fenoglio”. 

Contact Srl montascale e servoscala

L’anziana signora continuerà la sua battaglia, e c’è da scommettere che la spunterà lei.
Il motivo di questo ottimismo non risiede tanto nella prospettiva di un ravvedimento dei condomini (purtroppo, nel nostro Paese la “cultura” dell‘abbattimento barriere architettoniche è ancora a un livello embrionale rispetto ad altre realtà europee e americane), quanto nel fatto che l’ordinamento giuridico italiano, in caso di conflitto condominio disabile, sia completamente dalla parte della involontaria protagonista di questa vicenda.

Infatti, già nei suoi principi di carattere generale la legge 13/89 a suo tempo introdusse il concetto per cui qualsiasi ostacolo che impedisca la mobilità a chi soffre di problemi di deambulazione costituisce una barriera da eliminare, al pari dell’assenza di accorgimenti audiovisivi per laura-caterina-fenoglio-stampal’identificazione di una fonte di pericolo.
Si è voluto quindi chiarire che quella del superamento delle barriere architettoniche è una problematica riguardante tutti i cittadini e non solo i portatori di handicap, essendo in gioco il godimento delle libertà e dei diritti essenziali della persona.

Su questa scorta, rileva in tutta la sua importanza la sentenza della Corte di Cassazione n° 18334/2012, in base alla quale i condomini oggi non possono più opporsi all’installazione di un ascensore (e dunque, nemmeno degli altri ausili per l’abbattimento delle barriere, come il montascale a poltroncina o il servoscala a piattaforma) adducendo ragioni di natura estetica.

Se in passato i tentativi di installazione in condominio di tali ausili potevano essere bloccati, senza farsi troppe domande, in virtù di un supposto deturpamento estetico delle parti comuni degli stabili, oggi la Suprema Corte ha chiarito che ad avere la precedenza sono i diritti dei cittadini, tanto più quando affetti da handicap fisico o motorio.
Secondo la Cassazione, la mancata installazione dei dispositivi richiesti da persona anziana con ridotta mobilità o disabile costituirebbe una violazione delle norme recepite dallo Stato italiano nel 2009, che impongono l’obbligo di eliminare quelle condizioni di minorità così come vanno a crearsi sia per le condizioni fisiche e motorie del soggetto sia per l’esistenza delle barriere che ne limitano o addirittura impediscano la piena partecipazione alla vita sociale e civile”.

Per queste ragioni, confidiamo che la signora Fenoglio la spunti nella sua giusta battaglia.

Dove mancano mentalità e cultura (ma passi avanti enormi sul fronte della sensibilizzazione e i contributi dell’informazione sulle tematiche dell’accessibilità e dell’integrazione sono stati fatti negli ultimi 20 anni anche in Italia), almeno la legge è dalla sua parte.
E non è poco.

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