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Per eliminare le barriere architettoniche non servono permessi

Sentenza della Cassazione sulle barriere architettoniche

Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, non è necessario il permesso di costruire. A mettere un punto fermo sulla questione è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 38360/2013 del 18 settembre. I giudici hanno esaminato il ricorso dell’imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bari per aver realizzato – in assenza del permesso di costruire – una rampa per l’accesso dei disabili sul un lato di un fabbricato e, sul lato opposto, una recinzione dell’area della rampa carrabile d’accesso al piano interrato con la creazione di una fascia di due metri adibita a parcheggio. L’interessato (che aveva operato in veste di committente e rappresentante della ditta esecutrice) era stato condannato per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001. Il tribunale di Bari aveva altresì ordinato la demolizione dell’opera in quanto abusiva.

La Cassazione, però, ha valutato la fondatezza di uno dei motivi di ricorso dell’imputato: secondo la suprema Corte, i giudici di Bari non avevano tenuto conto del fatto che, almeno in parte, le opere in questione erano finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche e, dunque, non potevano essere ricomprese tra quelle che impongono il permesso di costruire. Ricollegandosi inoltre a precedenti pronunce del Tar dell’Abruzzo e della Campania (e precisamente: Tar Campania, Salerno, sez. 2, 19 aprile 2013, n. 952; Tar Abruzzo, Pescara, sez. 1, 24 febbraio 2012, n. 87; Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. 1, 8 novembre 2011, n. 526), la Corte di Cassazione nella sentenza ha specificato che le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche “solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti”. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, queste opere sono ricomprese nell’edilizia libera laddove “consistano in interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”.
Servoscala per abbattere le barriere architettoniche

La costruzione di ascensori esterni , rampe o manufatti che comportano una modifica della sagoma dell’edificio non impone il permesso di costruire. Secondo l’art. 22 dello stesso d.P.R n. 380. gli interventi non riconducibili all’elenco dell’art. 10 (per il quale sono sottoposti a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica e quelli di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso) e dell’art. 6 sono realizzabili mediante Dia. Inoltre, il d.l. n. 78/2010 consente, per le opere soggette a Dia ordinaria, di procedere con Scia.

Leggi la sentenza della Corte di Cassazione: http://static.ilsole24ore.com/content/AltraDocumentazione/body/14200001-14300000/14284253.pdf

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