È legittima l’installazione dell’ascensore per eliminare le barriere architettoniche deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui all’art. 2 della legge 13/89 in deroga ai quorum previsti dall’art. 1120 c.c. per le innovazioni ordinarie.
Questo anche se la realizzazione della piattaforma elevatrice comporta la modifica del vano scale e la conseguente riduzione della larghezza della scala condominiale.
È questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16846 del 5 agosto 2015, che ha rigettato il ricorso proposto da due condomini per l’annullamento della decisione dell’assemblea condominiale.

installata in un condominio
Nel valutare se l’innovazione possa recare pregiudizio all’uso o godimento della cosa comune, occorre secondo i giudici ponderare i diversi interessi in gioco e, dunque, valutare i disagi dei condomini rispetto alla normale utilizzazione del bene comune, con il diritto delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in attuazione del principio generale di solidarietà condominiale.
I ricorrenti contestavano il fatto che l’installazione della piattaforma elevatrice fosse stata deliberata con maggioranza inferiore a quella richiesta dall’art. 1120 c.c.
A loro dire, inoltre, l’innovazione aveva ridotto e reso inservibile la scala condominiale e, comunque, aveva inciso irrimediabilmente sul decoro architettonico.
Il ricorso tuttavia è stato rigettato sia in primo grado che in appello.
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