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Dalla Cassazione l’ok agli elevatori nei condomini

È legittima l’installazione dell’ascensore per eliminare le barriere architettoniche deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui all’art. 2 della legge 13/89 in deroga ai quorum previsti dall’art. 1120 c.c. per le innovazioni ordinarie.


Questo anche se la realizzazione della piattaforma elevatrice comporta la modifica del vano scale e la conseguente riduzione della larghezza della scala condominiale.

È questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16846 del 5 agosto 2015, che ha rigettato il ricorso proposto da due condomini per l’annullamento della decisione dell’assemblea condominiale.

Piattaforma elevatrice contact in un condominio
Esempio di piattaforma elevatrice
installata in un condominio

Nel valutare se l’innovazione possa recare pregiudizio all’uso o godimento della cosa comune, occorre secondo i giudici ponderare i diversi interessi in gioco e, dunque, valutare i disagi dei condomini rispetto alla normale utilizzazione del bene comune, con il diritto delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in attuazione del principio generale di solidarietà condominiale.

I ricorrenti contestavano il fatto che l’installazione della piattaforma elevatrice fosse stata deliberata con maggioranza inferiore a quella richiesta dall’art. 1120 c.c.
A loro dire, inoltre, l’innovazione aveva ridotto e reso inservibile la scala condominiale e, comunque, aveva inciso irrimediabilmente sul decoro architettonico.

Il ricorso tuttavia è stato rigettato sia in primo grado che in appello.

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