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Barriere Architettoniche

Cosa sono le barriere architettoniche?

Quando si parla delle barriere architettoniche e superamento delle barriere architettoniche ci si rifà a una normativa molto articolata, che ha le sue radici già negli anni ’70, anche se l’approccio è cambiato nel tempo dato che sono mutati la valenza sociale e la sensibilità delle persone sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Partiamo, quindi, da quella che è la definizione di barriera architettonica. Un termine con cui si intende un ostacolo che limita l’accessibilità ai disabili e, in particolare, ci si riferisce alle barriere architettoniche quando si indicano:

  • Ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità di tutte le persone e, in particolare, di coloro le cui capacità motorie sono momentaneamente ridotte o impedite;
  • Ostacoli che limitano l’utilizzo sicuro di attrezzature di vario genere;
  • Mancanza di accorgimenti per permettere l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi pericolosi, riferendoci in questo caso in modo particolare ai non vedenti, agli ipovedenti e alle persone in una condizione di sordità.

Tale definizione di barriere architettoniche deriva dal DM 236/89 e pone l’accento su un fatto: le barriere architettoniche non sono solamente quelle fisiche, che possono essere risolte con una rampa per disabili ma soprattutto i segnali e le strutture che rendono inagibile al disabile un luogo.

Abbattimento barriere architettoniche

I tre principi fondamentali

Parlare di superamento delle barriere architettoniche significa focalizzare l’attenzione su che tipo di impedimenti comportino per la persona disabile e comprendere i tre principi cardine per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Principi fissati dalla Legge 13 del 989, ovvero:

  1. Accessibilità, con cui si intende la possibilità per chi presenta ridotta o impedita capacità motoria di entrare nell’edificio e fruire gli spazi in modo sicuro ed autonomo;
  2. Visitabilità, con cui si intende la possibilità per il disabile di accedere ai luoghi di relazione e ad almeno un servizio igienico in ogni edificio, in particolare ai luoghi di lavoro, servizio e incontro previsti dallo spazio;
  3. Adattabilità, ovvero la possibilità di modificare nel tempo lo spazio per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e renderlo fruibile e accessibile anche alle persone disabili.

Ambiti e soluzioni per le barriere architettoniche

Barriere architettoniche in edifici privati

Il problema delle barriere architettoniche negli edifici privati è di fondamentale importanza nel panorama della disabilità. L’argomento è molto sentito perché costituisce di fatto un impedimento all’autonomia nello spazio abitativo. Per fortuna con l’entrata in vigore della legge 13 del 1989 è stata fatta assoluta chiarezza sulle modalità e sul diritto di una persona con disabilita a poter vivere una casa senza barriere.

Condomini

Nell’affrontare l’argomento delle barriere architettoniche nei condomini non si può non pensare alle accese controversie. Che si possono verificare ogni qualvolta da parte del singolo condomino disabile si avanzava la richieste di procedere ad eliminare l’ostacolo che gli impediva di entrare e uscire dalla propria abitazione. Anche e soprattutto in condominio la Legge 13, e le numerose Sentenze della Cassazione che l’hanno confermata, ha fatto assoluta chiarezza e spazzato via ostacoli e cavilli di vario genere.

Edifici pubblici

Anche in questo ambito gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni hanno fatto fare un salto culturale non indifferente. Sul tema barriere architettoniche negli edifici pubblici, all’indifferenza dei periodi precedenti si contrappone la consapevolezza maturata negli ultimi anni nella collettività. Visto l’obbligo normativo, gli edifici pubblici di nuova costruzione vengono tutti progettati e realizzati senza barriere architettoniche. Purtroppo rimangono ancora irrisolti gli ostacoli esistenti negli edifici preesistenti quali tribunali, scuole e altri uffici pubblici di vario tipo.

Bagno per disabili

I bagni adattati ai disabili sono la parte più importante sia di una abitazione privata che di qualsiasi edificio pubblico, non si dovrebbe assolutamente derogare dall’obbligo di renderli accessibili a tutti in totale autonomia e sicurezza. Oltre ad eliminare gli ostacoli fisici all’accesso di una persona disabile realizzandoli in conformità alle normative sulle barriere architettoniche, non si dovrebbe dimenticare che questo adeguamento riduce i pericoli anche per i normodotati. I bagni sono infatti i luoghi con la più alta percentuale di incidenti domestici.

Rampe disabili

Spesso è molto semplice risolvere un problema di barriere architettoniche: con una banalissima rampa per disabili si elimina l’ostacolo. Sono molti i casi dove l’ostacolo è costituito da un dislivello ridotto, soprattutto negli spazi urbani. Una rampa inclinata di facile e rapida realizzazione risolve il problema rendendo il percorso fruibile a chi fa uso di una sedia a ruote, ma anche ad un anziano con mobilità ridotta oppure ad una mamma con il passeggino.

Guida alla casa senza barriere

Le barriere architettoniche non sono solo scale e dislivelli in genere, anche la geometria degli ambienti e le disposizione dell’arredamento costituiscono spesso un ostacolo insormontabile per chi ha un problema di mobilità ridotta oppure si deve muovere su una carrozzina per disabili. Per sapere come deve essere organizzata una casa senza barriere leggi l’approfondimento.

Vedi anche l’approfondimento sulla casa tecnologica e intelligente a misura di disabile.

Quadro storico normativo per le barriere architettoniche

Superamento barriere architettoniche
Facciamo ora una rapida panoramica sulle normative per abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, a partire dalla legge n.118/1971 per arrivare al recente DM n. 114/2008.

Legge 20 marzo 1971, n.118

L’attenzione al tema della disabilità e delle barriere architettoniche inizia in concomitanza con l’emanazione della legge 30 marzo 1971, n.118 che disciplina le norme in favore dei mutilati e invalidi civili, con particolare attenzione all’assistenza sanitaria delle persone con disabilità, piuttosto che alla fruibilità degli spazi. Tuttavia nell’art. 27 si legge che gli edifici pubblici di nuova realizzazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 15 giugno 1968, che tratta dell’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.
Si parla, in questo articolo, anche dell’accessibilità dei servizi di trasporto pubblico e dei luoghi ricreativi, che dovranno prevedere da ora in poi uno spazio riservato agli invalidi in carrozzella e degli alloggi di edilizia popolare, da assegnarsi con precedenza agli invalidi se situati al pianoterra.

DPR 384, 27 aprile 1978 – Regolamento di attuazione dell’art. 27 L.30 marzo 1971, n.118

Il testo del DPR 384/1978 nasce come regolamento attuativo dell’art.27 della L.118/1971, di cui abbiamo appena parlato. In questo caso la normativa si sofferma proprio sul tema del superamento delle barriere architettoniche, presentando le prime indicazioni dimensionali per l’accessibilità alle strutture pubbliche collettive e sociali.
Nel DPR 384 si definiscono le caratteristiche dei percorsi pubblici all’aperto e di accessi, rampe, corridoi e porte per quanto riguarda l’edificio e lo spazio chiuso. Tale testo è stato abrogato dal DPR n.503/1996 di cui parleremo più sotto.

Legge n.41/1986 – Legge finanziaria 1986

In questo testo si legge l’intera finanziaria dell’anno 1986, di cui l’art. 32 tratta il tema delle barriere architettoniche:
non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni […] in materia di superamento delle barriere architettoniche

Non è tutto.

Nel comma 21 si accenna per la prima volta ai PEBA ovvero ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, mentre il comma 25 estende la tematica dell’abbattimento delle barriere architettoniche a tutto il patrimonio delle Ferrovie dello Stato.

Legge 13, 9 gennaio 1989 – Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

La legge 13/1989 indica le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e farà seguito il D.M. 236/1989 contenente le prescrizioni tecniche per l’edilizia residenziale e pubblica.  La legge 13, al fine di agevolare l’adeguamento degli edifici eliminando le barriere architettoniche prevede, oltre alle deroghe ai piani urbanistici esistenti anche un beneficio economico sotto forma di contributo sulla spesa sostenuta.

D.M 236/1989 – Decreto attuativo della legge 13/89

Il decreto ministeriale 236/89 è strutturato per essere il regolamento di attuazione della legge 13/1989 e definisce anche tutti i dettagli tecnici riguardanti il superamento delle barriere architettoniche. I vari articoli che lo compongono definiscono le specifiche funzionali e dimensionali e le soluzioni tecniche per una progettazione edilizia inclusiva e a favore del disabile e si tratta del primo testo corredato da disegni e schemi illustrativi delle soluzioni indicate.

Legge 104/1992 – Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei disabili

Il testo della legge 104/1992 si pone come obiettivo quello di garantire il pieno rispetto della dignità umana e in particolare dei diritti di libertà e autonomia, rimuovendo le condizioni invalidanti per favorire il completo recupero funzionale e sociale della persona che soffre di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriale.

In questo ambito si prevedono interventi per superare la condizione di esclusione sociale, ma in alcuni punti della legge si tratta anche il tema delle barriere architettoniche. Sono esempi concreti di tale volontà l’art. 23 comma 2 sugli ostacoli all’esercizio delle attività sportive, turistiche e ricreative; l’art. 24 sulla necessità di abbattere le barriere architettoniche; l’art. 25 sull’accesso all’informazione e alla comunicazione e l’art. 26 sulla necessità di garantire alle persone con disabilità il libero movimento sul territorio.

DPR n.503/1996 – Eliminazione barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici

Il DPR n. 503/1996 abroga il precedente D.P.R. n. 384/1978 e rimanda al D.M n.236/1989 per le disposizioni operative necessarie alla eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione. In particolare tali norme si applicano a tutti gli spazi finalizzati all’uso pubblico e ai servizi speciali di pubblica utilità.

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2 Risposte

  1. Anna Bodda
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    Spotorno è un luogo di villeggiatura accogliente e vanta giustamente un lungomare assai lungo, che può essere agevolmente percorso anche da persone con difficoltà di deambulazione e da disabili in carrozzina.
    Purtroppo per le persone in difficoltà il lungomare é raggiungibile solo dal piccolo centro storico, poiché il resto dell’abitato che si estende ampiamente nelle zone laterali non ha accessi praticabili.
    Infatti i sottopassi che collegano le numerose abitazioni e gli alberghi al lungomare sono pericolosamente ripidi. Forse possono percorrerli le carrozzine elettriche, certamente sono percorribili con i passeggini dei bimbi e i carrelli della spesa, ma in salita e in discesa spingendo la carrozzina di un disabile adulto (ipotizziamo un peso medio della persona di 70 kg più il peso della carrozzina di almeno 20 kg) si rischiano cadute rovinose anche se l’accompagnatore è robusto. Si consideri che perlopiù le carrozzine sono condotte da donne la cui forza non è sufficiente né per spingere in salita né per trattenere in discesa e la pericolosità aumenta ulteriormente in caso di pioggia o umidità che rende scivoloso il percorso. Dicono che la pendenza è a norma di legge, si deduce dubque che le norme sono stabilite da chi non pratica la disabilità per esperienza personale o indiretta.
    L’unico tratto di attraversamento breve e privo di gradini, quello che dall’abitato in zona Eremo S. Antonio porta sul lungomare Guglielmo Marconi, non ha protezione alcuna; in quel punto sono presenti strisce pedonali sullo stretto spartitraffico fra via Berninzoni e la via Aurelia, interrotte a bordo strada, come si evince dalle fotografie. Possiamo ipotizzare un precedente attraversamento pedonale poi cancellato? un progetto mai realizzato?
    Per evitare pericolosi incidenti (purtroppo già avvenuti) per l’attraversamento in quel tratto sono assolutamente necessari dissuasori e segnali di rallentamento per i veicoli, strisce pedonali ed eventualmente un semaforo a richiesta per i pedoni.
    TUTTI attraversano in quel punto, il più breve e accessibile per collegare l’abitato al lungomare.

  2. Nadia palvarini
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    Nel mio palazzo non c’è un scivolo per invalidi inoltre non c’è un vero ascensore e un montacarichi che non serve a niente ci costringono a fare gli scalini di entrata con il deambulatore è un gran disa Gio grazie chi deve provvedere penso il proprietario del palazzo o no!!

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