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Barriere architettoniche condominio: i diritti dei disabili

Quando si affronta il tema barriere architettoniche condominio bisogna mettere in conto che sono tanti gli ostacoli da superare per arrivare ad una soluzione. Ai soliti e ormai cronici inutili passaggi burocratici si devono associare le varie resistenze da parte di altri condomini che spesso pongono degli ostacoli. Questo problema si manifesta per la scarsa cultura della disabilità o per la scarsa lungimiranza dei protagonisti.

Questi, ostacolando un abbattimento barriere architettoniche nei condomini, non stanno considerando minimamente l’eventualità che loro stessi, per le varie vicende della vita umana, possano trovarsi nella condizione di averne bisogno. Se ciò si verificherà, avranno poi la necessità di subentrare nell’utilizzo del dispositivo installato spendendo cifre ben superiori a quelle iniziali. Nei condomini questo succede spesso.

Accedere liberamente alla propria casa è un’esigenza fondamentale, questo aspetto viene spesso sottovalutato, anteponendo all’intervento di eliminazione barriere architettoniche in condominio motivazioni di carattere estetico.

Barriere architettoniche condominio

Eliminazione barriere architettoniche condominio: perché?

La casa è sicurezza, la casa è espressione di sé stessi, è lo spazio vitale essenziale in cui sentirsi a proprio agio e in pieno benessere. Non a caso la frase ‘sentirsi a casa’ indica il grado massimo di comfort. In alcuni casi, però, nemmeno la propria abitazione può garantire una situazione di benessere.

In certi casi ci sono degli ostacoli fisici che compromettono completamente l’accessibilità e quindi la vivibilità di un ambiente abitativo: parliamo ovviamente delle barriere architettoniche, le quali, se possono essere facilmente eliminate in un contesto abitativo singolo, notiamo che possono diventare dei problemi talvolta insormontabili nei condomini.

Intorno all’installazione di ascensori, di elevatori e di montascale in strutture condominiali, di fatto, regna la confusione più assoluta. È possibile obbligare il condominio ad installare delle piattaforme elevatrici o dei montascale? Chi deve pagare per questi interventi? Cosa succede se parte dei condomini proprietari è contraria? In questo post cercheremo di dare risposta a queste e ad altre domande molto comuni tra le persone che presentano delle disabilità motorie.

Abbattimento barriere architettoniche condominio, cosa dice la legge?

Per quanto riguarda gli edifici pubblici, non ci sono dubbi: l’eliminazione delle barriere architettoniche è obbligatoria per legge. Per quanto riguarda gli edifici privati come i condomini, se guardiamo le normative esistenti in materia, il discorso sembrerebbe diverso, in sostanza non è così.

Con l’entrata in vigore della legge 13 1989 esistono delle precise prescrizioni normative che vincolano il rilascio di una concessione edilizia al requisito che venga garantita l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli edifici da realizzare. Questo obbligo riguarda tutti gli edifici realizzati o da realizzare dopo l’entrata in vigore della legge in questione e del suo decreto di attuazione, il D. M. 236/89.

Per gli edifici preesistenti, e quindi anche i condomini, invece prevede che possano essere adeguati procedendo con opportuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Questi possono essere realizzati direttamente dal condominio oppure dal singolo proprietario interessato.

La legge 13 del 1989 prevede infatti che il singolo proprietario possa realizzare, a proprio spese, qualsiasi intervento di abbattimento di barriere architettoniche nel condominio dove abita. In base a quanto stabilito all’articolo 2 della suddetta legge, questo può avvenire anche se la totalità degli altri condomini non è d’accordo.

In ambedue i casi si tratterà comunque di innovazioni condominiali, pertanto ricadono nell’ambito regolamentato dal punto 3 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. usualmente denominata circolare esplicativa della legge 13.

Agevolazioni per abbattimento barriere architettoniche in condominio

Guardiamo un attimo alle principali norme di riferimento: la legge n.13 del 1989 afferma che è possibile domandare al sindaco del comune dei contributi «per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti)». Esistono dunque degli aiuti di tipi economico ai quali appoggiarsi.

Giova puntualizzare che i contributi in questione, dall’entrata in vigore della legge, sono stati stanziati e distribuiti solo ed esclusivamente per interventi riguardanti persone con una disabilità riconosciuta del 100%. Non sono mai state accettate e/o finanziate richieste che non presentassero questo fondamentale requisito.

Questi aiuti economici vengono concessi sulla spesa effettivamente sostenuta per eliminare la barriera architettonica. La procedura per la presentazione della domanda che si deve seguire è la seguente:

  • Se il condominio ha deliberato di far proprio l’intervento la domanda deve essere presentata dall’amministratore come soggetto onerato dalla spesa, la persona disabile firma per adesione come soggetto avente diritto al contributo. La documentazione sanitaria da allegare alla domanda è quella della persona con la disabilità certificata.
  • Nel caso in cui il condominio non faccia proprio l’intervento oppure non si pronunci, l’interessato potrà procedere alla realizzazione dell’opera per la quale, se disabile riconosciuto al 100%, presenterà la domanda al comune di residenza.

Per conoscere nel dettaglio la procedura per ricevere il contributo economico e per vedere le modalità di calcolo e della liquidazione è possibile consultare la nostra Guida ai contributi per abbattimento barriere architettoniche.

Quorum assemblea condominiale per installazione ascensore in condominio

Le varie sentenze degli ultimi anni hanno reso notevolmente più semplici gli interventi per eliminare le barriere architettoniche, ora non ci sono più i numerosi appigli legali a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa. Ci si deve confrontare serenamente con gli altri condomini per giungere possibilmente ad una decisione condivisa, se ciò non è possibile si può comunque procedere.

In caso di mancata convocazione dell’assemblea, o in caso di mancata partecipazione, non c’è da preoccuparsi: in queste situazioni, infatti, è possibile scegliere di installare l’elevatore a il montascale di cui si ha necessità.

Ci sono comunque alcuni dubbi che possono sorgere e di cui parleremo: Ma quale ruolo hanno in tutto questo gli altri condomini? Possono forse bloccare l’eliminazione delle barriere?

Ascensore condominio: le sentenze della Cassazione

A fare luce sulla questione è stata la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.6129 del 9 marzo 2017. Laddove infatti la Corte d’appello aveva affermato che, a differenza di un servoscala, un ascensore non è facilmente amovibile, la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza, spiegando che il riferimento alle strutture facilmente rimovibili della legge n. 13 del 1989 è superabile, in quanto l’eliminazione delle barriere architettoniche è tutelata dalla legge.

Già la sentenza n. 18334 del 2012 della stessa Corte aveva fissato un principio importante per facilitare le delibere, ha stabilito che non fosse più necessaria la maggioranza prevista dall’art. 1120 del codice civile per deliberare sull’installazione di un ascensore o su un qualsiasi altro dispositivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche in condominio. Nello specifico la Suprema Corte ha basato la sua decisione su quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2 della legge 13/89.

Anche la sentenza della Cassazione n. 6129 del 9 marzo 2017, basata anche questa sulla legge 13/89, diventa un pilastro fondamentale in materia di barriere architettoniche in condominio. Nel derimere una controversia alquanto intricata, sancisce definitivamente la rilevanza sociale del superamento delle barriere architettoniche. Nell’occasione la suprema Corte, richiamandosi anche al principio di solidarietà condominiale, stabilisce che ogni intervento di abbattimento delle barriere architettoniche è consentito.

Non solo montascale e ascensori: le rampe per gli spazi esterni

Il Decreto ministeriale 236 del 14 giugno 1989 definisce anche quali devono essere le caratteristiche basilari delle rampe esterne, le quali devono essere larghe almeno 90 centimetri per il passaggio di una carrozzina e di 150 centimetri per l’incrocio di due persone.

Va poi sottolineato che, ogni 10 metri di rampe, vanno previsti dei ripiani orizzontali con delle dimensioni uguali o superiori ai 150 centimetri per lato. Deve essere inoltre presente un parapetto pieno, sostituito eventualmente da un cordolo di almeno 10 centimetri.

Non va inoltre trascurato che laddove le /rampe servano per superare un dislivello superiore ai 3,20 metri, l’abbattimento delle barriere architettoniche non è da considerarsi tale.

Se vuoi abbattere le barriere architettoniche nel tuo condominio non devi far altro che contattarci. Un nostro tecnico farà un sopralluogo gratuito ed un preventivo personalizzato per le tue esigenze.

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