Legge 104 testo aggiornato: regole e prescrizioni per “l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”. Una normativa dettagliata e completa per i Diritti e le garanzie offerte ai portatori di handicap, la “legge 104”.
La legge 104 92 definisce portatori di handicap tutte quelle persone con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, tale da determinare:
La legge 104 92 aggiornata si applica a tutte le persone che risiedono, abbiano domicilio o stabile dimora nel territorio italiano. Viene applicata anche ai familiari che assistono un portatore di handicap.
L’handicap viene accertato a seguito di un esame medico svolto dinanzi a una commissione presente in ogni Asl. La commissione è composta, oltre che da medici, anche da psicologi e assistenti sociali.
Per ottenere il riconoscimento della propria disabilità, l’interessato deve:
La legge 104 92 si propone la tutela del disabile attraverso:
Il Servizio Sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, garantisce al disabile:
Per la legge 104 92 l’istruzione ha un ruolo di primo piano. Alla persona disabile deve essere garantito il diritto allo studio perché costituisce uno strumento importante per favorirne l’integrazione sociale.
Per dare attuazione a questo principio, la legge prevedere anche l’assistenza scolastica da parte di personale qualificato. La scuola deve prevedere idonee dotazioni didattiche e tecniche, che possano garantire al disabile il diritto allo studio.
Più in particolare, la legge 104 92 obbliga le scuole di ogni ordine e grado a elaborare uno specifico profilo in collaborazione tra l’Azienda Sanitaria, gli insegnanti e la famiglia del disabile; tale profilo va aggiornato al termine di ogni ciclo scolastico.
Il profilo deve tenere conto delle specifiche caratteristiche psico-fisiche, sociali ed affettive del minore ed ha lo scopo di metterne in luce esigenze, difficoltà e capacità.
Gli insegnanti di sostegno hanno il compito di assicurare una assistenza scolastica il più possibile completa. Nella legge 104 del 92 si sottolinea l’importanza della loro formazione e aggiornamento. Per questo motivo si prevede un percorso specifico per ottenere l’abilitazione all’insegnamento di sostegno.
Per gli studenti ricoverati, e perciò costretti all’assenza temporanea, la legge prevede l’organizzazione di classi costituenti sezioni distaccate della scuola statale.
Negli asili nido, è previsto l’adeguamento e l’organizzazione finalizzato alla socializzazione e al recupero dei bambini disabili, anche attraverso la presenza di personale scolastico specializzato.
Agli atenei è consentito prevedere piani di studio individuali e servizi di tutoraggio , se pur nei limiti del bilancio delle singole università. Potranno essere così garantiti servizi di interpreti nel caso di sordità, o agli ausili braille per il caso di cecità.
Sia negli istituti scolastici che nelle università, gli esami o le prove di valutazione devono tenere conto della partecipazione dello studente con disabilità . E’ garantito il diritto a tempi più lunghi per le prove scritte e il tutoraggio.
Il diritto allo studio viene tutelato anche nel caso di formazione professionale finalizzata all’avvio al lavoro. In particolare, la legge 104 92 prevede che sia i centri pubblici che quelli privati debbano tenere tener conto delle esigenze e capacità degli allievi disabili, garantendo loro l’apprendimento attraverso attività mirate.
Il lavoro è un pilastro fondamentale attraverso il quale lo Stato italiano intende promuovere il pieno inserimento sociale della persona disabile. La legge 104 del 1992 prevede delle misure mirate a eliminare le difficoltà del lavoratore disabile, garantendo condizioni di parità sostanziale con gli altri lavoratori.
La legge 104 92 aggiornata incentiva l’attività di enti, cooperative, centri di lavoro guidato e associazioni di volontariato che hanno lo scopo di facilitare o di consentire il lavoro dei disabili.
Se queste organizzazioni sono in possesso dei requisiti specifici prescritti anche dalla normativa regionale, possono richiedere l’iscrizione in appositi Albi regionali per ottenere il riconoscimento e gli incentivi da parte degli enti locali.
Anche le regioni, infatti, debbono prevedere delle misure attive per l’inclusione sociale del lavoratore disabile.
Le regioni possono:
La tutela del disabile comincia sin dal momento del suo accesso nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato. In occasione delle prove d’esame dei concorsi pubblici o per conseguire l’abilitazione professionale la legge 104 stabilisce condizioni di parità sostanziale tra i lavoratori.
Per questo motivo riconosce al diversamente abile il diritto di disporre degli ausili necessari e di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove o degli esami.
Più in generale, al momento dell’accesso al lavoro o durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il portatore di handicap ha diritto a essere valutato sulla base delle proprie capacità piuttosto che per il proprio handicap fisico o psichico.
La legge 104 del 1992 aggiornata, inoltre, riconosce al lavoratore disabile alcune facilitazioni nel corso del rapporto lavorativo. Tra queste, vi sono i permessi di tre giorni al mese o, in alternativa, i permessi orari giornalieri. Sono concessi permessi di due ore se la giornata lavorativa è di sei ore; di un’ora se l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore.
Inoltre, sono previste anche delle agevolazioni indirette. Sono quelle che riguardano i lavoratori che assistono un familiare portatore di un grave handicap.
In particolare:
Solo attraverso la completa eliminazione delle barriere architettoniche si può consentire l’effettiva e completa integrazione sociale della persona disabile. E’ pertanto indispensabile rimuovere tutte le difficoltà di accesso alle abitazioni, ai luoghi pubblici o di pubblica utilità.
Occorre particolare attenzione sia nella costruzione degli edifici pubblici e privati che nella modifica di destinazione d’uso di edifici pubblici. Alla presentazione dei progetti al comune deve essere allegata una scheda specifica che comprovi la corrispondenza alle norme.
Nel progetto presentato al comune deve essere compresa la scheda che comprovi la corrispondenza con i tre concetti fondamentali stabiliti dalla legge 13 89 riguardante: Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità.
Ne consegue che, se non previsto all’origine, deve essere possibile in un momento successivo realizzare facilmente e a costi contenuti opere di abbattimento delle barriere architettoniche quali l’installazione di un montascale per disabili o di un montacarichi per disabili.
Solo dopo la verifica della conformità del progetto, compiuta dall’ufficio incaricato dal Comune, potrà essere rilasciata la concessione edilizia. Alla conclusione dei lavori dovrà essere poi verificato che le opere realizzate siano conformi al progetto autorizzato. Solo a questo punto verranno rilasciate le certificazioni di agibilità e di abitabilità.
Anche nella costruzione o rinnovo degli spazi urbani debbono essere inseriti percorsi adeguati. Un esempio sono i semafori acustici per non vedenti o l’eliminazione della segnaletica di ostacolo allo spostamento dei disabili.
Inoltre, nella legge 104 92 aggiornata è specificamente prevista la rimozione delle barriere architettoniche per favorire l’accesso alle attività mediche, sanitarie, sportive, ricreative, turistiche e agli impianti di balneazione. Per questi ultimi, in particolare, la legge prevede che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali sia subordinato all’effettiva possibilità di accesso al mare dei disabili.
Nelle attività aperte al pubblico la legge vieta le discriminazioni contro i portatori di handicap. Sono previste sanzioni pecuniarie e la chiusura dell’esercizio fino ad un massimo di sei mesi.
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 104 92 aggiornata, le Regioni devono redigere dei piani di trasporto e di adeguamento delle infrastrutture urbane per consentire ai disabili la libera mobilità sul territorio mediante servizi di trasporto pubblico o di servizi alternativi. I Comuni, inoltre, devono garantire modalità di trasporto individuali per quei disabili che non possono fare uso dei mezzi pubblici.
Per favorire la mobilità e l’autonomia dei disabili, se essi sono dotati di patente A, B o C speciale possono richiedere alle Asl un contributo pari al 20% delle spese necessarie per l’adeguamento dei sistemi di guida delle automobili alle proprie esigenze.
I portatori di handicap, inoltre, possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali tra cui:
Nei casi più gravi e per i soggetti impossibilitati a spostarsi dalla propria abitazione (per esempio, chi è supportato da macchinari salvavita come il polmone artificiale, ecc.) può essere richiesta la votazione a domicili.
In tal caso, il seggio elettorale dove risulta iscritto l’elettore impossibilitato deve mettere a disposizione uno scrutatore che si recherà presso il domicilio per raccogliere il voto di chi ne ha fatto richiesta.
Agli elettori impossibilitati a esercitare in modo autonomo il diritto di voto ma che possono fisicamente raggiungere il seggio (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o, portatori di impedimenti fisici certificati dal medico appositamente messo a disposizione dall’Asl in occasione delle consultazioni elettorali) è consentito votare con l’assistenza di un accompagnatore. Il disabile che ne presenti i requisiti, può anche chiedere all’ufficio elettorale di appartenenza l’annotazione sulla tessera al diritto permanente al voto assistito (cosiddetto timbro AVD).
Il diritto all’accompagnamento non è previsto per i portatori di un handicap intellettivo.
Agli elettori non deambulanti iscritti in un seggio elettorale non accessibile, la legge 104 92 riconosce la possibilità di votare in un’altra sezione priva di barriere architettoniche, purché nel medesimo comune.