Tramite questa pagina puoi scoprire che non è indispensabile la maggioranza indicata dall’art. 1120 del Codice Civile per deliberare l’installazione di dispositivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei condomini.


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Montascale nei condomini: dalla Cassazione via libera all’installazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 18334/2012 ha stabilito che non è più necessaria la maggioranza di cui all’art. 1120 del codice civile per deliberare sull’istallazione dell’ascensore (così come di dispositivi servoscala e montascale) destinato a residenti con disabilità.

La Suprema Corte, nel dispositivo, ha sottolineato che “l’art. 2.1 della legge 13/89 per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevede un abbassamento del quorum richiesto per l’innovazione”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva impugnato una delibera del condominio dopo che in sede di assemblea si era dato il via libera all’istallazione di un ascensore.

Rivolgendosi al Tribunale, costui aveva domandato che la delibera assembleare venisse dichiarata nulla.

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La causa in primo grado

Secondo il condomino, la delibera sarebbe stata da considerarsi nulla perché il benestare all’installazione dell’ascensore sarebbe stato dato con maggioranza inferiore a quella indicata dall’art. 1120 del codice civile. Inoltre, l’installazione sarebbe stata lesiva dei diritti dei condomini, a causa della riduzione dello spazio necessario al passaggio dei mezzi di soccorso, senza contare il deturpamento estetico dello stabile, la violazione delle norme antincendio e l’oscuramento della prima rampa di scale.

La conseguenza di tutto ciò sarebbe stata un grave deprezzamento degli appartamenti dello stabile.
Il Tribunale diede ragione al ricorrente, con imposizione al condominio di smantellare il dispositivo. A seguito di ciò, il condominio stesso fece ricorso in Appello.

In questa sede si evidenziò la scorretta applicazione delle disposizioni del codice civile e ciò in quanto l’istallazione di un ascensore – necessario a condomini anziani o portatori di handicap – non può essere impedita alla luce della normativa vigente in Italia sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Tantomeno l’installazione del dispositivo poteva essere considerata causa di alterazione del decoro estetico dell’immobile.

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La pronuncia della Corte d’Appello

La Corte di Appello competente ha respinto il ricorso, asserendo che nel verbale assembleare non si faceva cenno alle norme sul superamento di barriere architettoniche, ma semplicemente si parlava di istallazione di un ascensore.

Altresì la Corte stabiliva che il condominio non aveva fornito prova che dimostrasse la residenza nello stabile di persone con disabilità o portatrici di handicap. Aggiungeva altresì che l’art. 1120 del codice civile dispone che in assenza di unanimità dei condomini, non è possibile porre in essere interventi innovativi che possano rendere inutilizzabili delle parti comuni dello stabile anche ad un solo condomino.

Infine, la Corte d’Appello sentenziò che i lavori effettuati avevano ridotto la sicurezza dell’immobile dal punto di vista delle norme antincendio a causa della restrizione della rampa delle scale, con conseguente rischio per l’incolumità dei condomini residenti.

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Il verdetto della Corte Suprema

Il caso approdava infine in Cassazione, laddove fu evidenziato come nella circostanza non fosse richiesta la maggioranza dei condomini per istallare l’ascensore, in quanto ai sensi dell’art. 2.1 della legge 13/89 – norma che fissa le regole di carattere generale sull’abbattimento delle barriere architettoniche – è concessa la possibilità di svolgere lavori che possano garantire l’accessibilità all’edificio e la libertà di movimento a soggetti con disabilità, per evitare che questi debbano affrontare ostacoli.

La Suprema Corte ha fatto notare che laddove siano presenti persone con disabilità, per avere l’autorizzazione all’istallazione di un ascensore non è necessario il quorum dell’assemblea condominiale di cui all’art. 1136 del codice civile, ma è sufficiente il quorum dei 2/3 dei millesimi (innovazione introdotta dall’art. 78 del DPR n. 380 del 2001).

La Corte ha infine rimarcato il concetto di solidarietà condominiale, secondo cui la coscienza di ogni condominio dovrebbe considerare doveroso l’impegno di eliminare ogni ostacolo che possa impedire una vita normale alle persone con disabilità o problemi motori, evitando di privarle del diritto a una vita di relazione piena e appagante, presupposto per la salvaguardia della loro stessa salute.

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Per ulteriori approfondimenti : Barriere architettoniche normativa