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Inps: permessi per i disabili gravi in deroga anche senza domanda

Permessi per disabili, in arrivo novità. 

Con la circolare n° 127/2016 dell’Inps, le autorizzazioni per i tre giorni di permesso mensili concessi dalla legge 104/92 per i disabili gravi e rilasciate sulla base di un verbale soggetto a revisione, non riportano più la data di scadenza.

Indicano che il provvedimento ha validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.

La circolare puntualizza che, durante l’iter di revisione, per i permessi non serve presentare una nuova richiesta. Pure se il verbale sottoposto a revisione riporta una data di scadenza ormai superata.

Se la verifica si conclude con la conferma, la persona con disabilità o il suo familiare non dovranno presentare una nuova richiesta di permessi. Sarà così anche se viene prevista un’ulteriore revisione del nuovo verbale, a meno che nel frattempo sia cambiato il datore di lavoro o l’orario.

Se l’esito è negativo, invece, l’interessato, il familiare che lo assiste e il datore di lavoro verranno informati dall’Inps entro il giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.
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Le novità introdotte dalla circolare INPS

La circolare nasce dalla necessità di definire le istruzioni operative per l’applicazione delle modalità introdotte dall’art. 25, ai commi 4 e 6-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Il Decreto, convertito con delle modificazioni nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014, introduce delle semplificazioni importanti in merito alla procedura per i permessi lavorativi previsti dalla legge 104.

Nello specifico, all’articolo 25 del decreto legge n. 90 del 2014, vengono introdotte alcune semplificazioni negli adempimenti sanitari e amministrativi per le persone con invalidità civile e/o con disabilità grave che si trovino in attesa di revisione del verbale di accertamento:

  • Il comma 6-bis introduce una proroga per quanto riguarda gli effetti del verbale, che sarà rivedibile anche dopo i termini di scadenza. Questo permette anche ai disabili gravi in attesa che si completi l’iter di revisione, di poter usufruire dei benefici previsti a loro tutela;
  • Il comma 4, lettera a, del sopra citato art. 25 del decreto, dimezza i termini per vedersi rilasciata la certificazione provvisoria. I termini per il rilascio della certificazione sono stati ridotti da 90 a 45 giorni.

Conseguenze delle deroghe introdotte dal comma 6-bis

Questa nuova disposizione risolve il dubbio esistenze sulla fruizione dei permessi in regime di revisione dei verbali di accertamento della disabilità in situazione di handicap grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104. Come noto i verbali possono essere sottoposti a revisione da parte della commissione medica, per questo la persona disabile verrà convocata per una nuova visita.

Ebbene sono proprio i tempi di attesa per la nuova visita che, prima di questa nuova norma, creavano un vuoto nella possibilità di fruire dei permessi e dei congedi dal lavoro. La persona disabile, pur in possesso dell’autorizzazione Inps a usufruire di questi benefici, non poteva però farne uso nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente verbale e la nuova visita presso la commissione medica e il completamento dell’iter amministrativo conseguente.

Solamente in caso di conferma del riconoscimento di handicap grave e il ricevimento del nuovo verbale, si poteva presentare eventualmente una nuova richiesta per potersi assentare dal lavoro.

Questa nuova disposizione introdotta ha come effetto che tutti i lavoratori interessati e aventi i requisiti previsti in caso di disabilità grave, potranno continuare a fruire di permessi retribuiti e di congedi in attesa che si completi l’iter di revisione. La novità riguarda tutte le persone con verbale in scadenza a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della normativa che avessero i requisiti previsti indicati all’art 33, commi 3 e 6 della legge 104/92.

Eccezioni nei casi di autorizzazioni Inps temporanee

Si deve invece presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter usufruire di questi benefici nel periodo che intercorre tra la scadenza del verbale e il completamento dell’iter sanitario di revisione, nei casi seguenti:

  • Prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • Riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
    Questa differenza è dovuta al fatto che in questi casi si tratta di benefici temporanei, circoscritti a periodi di tempo ben definiti.

Effetti pratici per chi non necessita di nuova autorizzazione

Come spiegato nel capitolo precedente, il lavoratore in possesso dei requisiti per i permessi previsti dall’art. 33, comma 3 e 6 della legge 104/92, può continuare a fruire di questo beneficio nel periodo intercorrente tra la scadenza del verbale e il completamento dell’iter di revisione. Questo senza che debba presentare una nuova domanda.

Unica condizioni da rispettare è che i permessi fossero stati già autorizzati dall’Inps prima della data di scadenza del verbale stesso.

I vantaggi più evidenti per il lavoratore si riassumono così:

  • Il datore di lavoro continuerà a corrispondere l’indennità dovuta e potrà porre a conguaglio le somme che avrà anticipato al dipendente anche nel periodo intercorrente la scadenza della precedente autorizzazione dell’Inps, basata sulla data del precedente verbale e il completamento dell’iter sanitario di revisione;
  • Il lavoratore interessato potrà richiedere alla Struttura Territoriale Inps di appartenenza il rilascio di un’attestazione che certifichi il diritto a percepire i benefici previsto fino al completamento dell’iter di revisione. Queste autorizzazioni rilasciate dall’Inps, a partire dalla data di pubblicazione della circolare n° 127/2016, non avranno una data di scadenza. Riporteranno espressamente la dicitura che avranno validità fino al completamento della procedura di revisione;
  • Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con la conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore che abbia titolo a usufruire delle agevolazioni lavorative e il suo datore di lavoro riceveranno la comunicazione che conferma la situazione esistente.

Sarà l’Inps attraverso la sua struttura Territoriale, infatti, a comunicare agli interessati la prosecuzione dei benefici in base all’autorizzazione preesistente senza che sia necessario presentare una nuova domanda.

Effetti su chi necessita di una nuova autorizzazione

Come abbiamo già spiegato precedentemente, nei casi di benefici concessi temporaneamente, perché circoscritti a periodi di tempo limitati il discorso è differente. Per usufruire dei permessi o dei congedi lavorativi nel periodo che intercorre tra la scadenza del verbale e il completamento dell’iter di revisione in essere, sono tenuti a presentare una nuova domanda.

Sempre la Struttura Territoriale competente, previa verifica dei requisiti di legge, anche in questo caso invierà al lavoratore e al suo datore di lavoro la lettera di autorizzazione ai benefici di legge. La differenza è che in questo caso sarà presente la precisazione che in caso l’iter sanitario per la revisione si concluda senza la conferma del riconoscimento dell’handicap grave, il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni percepite.

Questa restituzione verrà calcolata dall’Inps a partire dal giorno successivo a quello del nuovo verbale riportante la situazione variata. Al lavoratore e al suo datore di lavoro verranno inviate le lettere che comunicano la cessazione della prestazione.

Cosa succede nei casi di pagamento diretto dell’Inps

Ci sono delle categorie di lavoratori per i quali il pagamento dei benefici relativi a permessi e congedi lavorativi di persone disabili o dei familiari che li assistono, in regime di revisione del verbale di handicap grave, viene fatto direttamente dall’Inps. In questi casi sono le Strutture Territoriali Inps che provvedono al pagamento delle spettanze.

Si tratta soprattutto di lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo con contratto a termine per i quali le prestazioni vengono richieste e autorizzate per dei periodi limitati nel tempo. In questi casi vige la regola che se il nuovo verbale non confermasse lo stato di handicap grave, gli interessati sono tenuti a restituire all’Inps le somme percepite.

Art. 25, comma 4: riduzione dei termini per la certificazione provvisoria

Prima di questa imriforma i tempi di attesa per i richiedenti il riconoscimento dello stato di handicap grave erano piuttosto lunghi. In assenza di pronuncia da parte della Commissione Medica, si doveva attendere 90 giorni prima di richiedere l’accertamento provvisorio ad uno specialista nella patologia interessata come stabilito al paragrafo 5 della circolare Inps n. 53 del 29 aprile 2008.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, il termine per richiedere l’accertamento provvisorio si riduce a 45 giorni. L’accertamento provvisorio sarà effettuato da uno specialista per la patologia esistente, in servizio presso la ASL di appartenenza del disabile interessato. L’accertamento ha validità fino al pronunciamento della commissione e al rilascio del nuovo verbale.

L’accertamento provvisorio così ottenuto permette di accedere ai benefici previsti a favore dei disabili con handicap grave fino all’accertamento definitivo della commissione medica competente. A quel punto il lavoratore dovrà anche rilasciare una dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione dei benefici ricevuti nel caso l’iter di revisione del verbale si dovesse concludere con esito negativo.

Per approfondimenti sulla legge quadro torna alla pagina principale: legge 104

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