In questa pagina puoi trovare una pratica, utile e completa guida ai contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di una scheda esplicativa dei meccanismi normativi, degli adempimenti e delle modalità di calcolo del contributo spettante.

Modalità di calcolo con esempi che chiarificano a quanto ammontano i contributi stanziati a fronte della spesa effettuata.

La legge 13 1989 include tra gli interventi previsti per l’abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati qualsiasi tipo di opera che risolve o contribuisce a risolvere gli impedimenti dovuti alla presenza di barriere architettoniche.

Quindi si può usufruire dei contributi anche per prendere i montascale per invalidi od anziani.

Tra le opere principali, oltre alla modifica degli spazi nelle abitazioni private per permetterne la fruibilità a persone disabili, riguarda anche l’installazione di dispositivi servoscala per disabili, montascale a poltroncina e montacarichi per disabili.

I contributi per abbattimento barriere architettoniche previsti dalla legge 13, insieme alla detrazione fiscale del 50%, contribuiscono in maniera rilevante a ridurre il peso dei costi di acquisto del montascale. Od altri dispositivi.

Gli interventi per abbattimento delle barriere architettoniche presentano il vantaggio di non essere assoggettati al rilascio di concessione edilizia. O alla necessità della dichiarazione di inizio attività.

Questo importante aggiornamento normativo semplifica notevolmente tutte le procedure burocratiche contribuendo a rendere più celeri e meno costosi questi adeguamenti.


La domanda per i contributi abbattimento barriere architettoniche

La domanda per poter accedere al contributo per l’abbattimento delle barrire architettoniche, deve essere presentata dagli interessati. Al comune nel quale è sito l’immobile. Comune nel quale il richiedente abbia “stabile e abituale dimora“.

La presentazione deve avvenire entro il 1° marzo di ogni anno. La domanda su carta bollata va inoltrata – dall’avente diritto o dal tutore o curatore – agli uffici comunali competenti.
In quasi tutti i comuni, esclusi quelli molto piccoli, c’è un ufficio che si occupa di disabilità e di barriere architettoniche, è qui che verrà presa in carico la pratica relativa alla domanda presentata.

Il comune rilascerà un numero di protocollo che fissa la data di presentazione. A questo punto, se la documentazione richiesta è completa, inizia l’istruttoria per verificare i requisiti.

Va precisato che il comune non ha discrezionalità sulle scelte riguardanti l’erogazione dei fondi. Il cui stanziamento viene deliberato annualmente dalle regioni. I comuni, come stabilito dalla legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono il soggetto deputato a verificare la regolarità delle domande e la corrispondenza dei requisiti richiesti.

Se l’istruttoria si conclude positivamente il comune inoltrerà alla Regione di appartenenza la pratica richiedendo che vengano messi a disposizione i fondi occorrenti per concedere il contributo.

I fondi per i contributi abbattimento barriere architettoniche vengono stanziati dalle regioni e da queste distribuiti ai comuni sulla base delle domande complessivamente inoltrate. Che abbiano superato le verifiche previste per l’istruttoria. Le domande presentate dopo il termine indicato sopra vengono comunque prese in considerazione per l’anno successivo.

Nell’ipotesi in cui il costo dell’installazione sia sostenuto da soggetto terzo (famigliare con a carico il richiedente, titolare dell’immobile, condominio od altri) la domanda dovrà essere sottoscritta da quest’ultimo per adesione e consenso.

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La documentazione da allegare alla domanda

La domanda per l’ottenimento dei contributi per abbattimento barriere architettoniche va corredata coi seguenti allegati:

  • Descrizione sommaria delle opere e spesa preventivata (comprensiva di IVA);
  • Certificato medico in carta semplice attestante l’handicap del richiedente e le conseguenti difficoltà o assenza di mobilità o l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente;
  • Autocertificazione indicante l’ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento, gli ostacoli alla mobilità presenti per l’assenza di segnalazioni o l’esistenza di barriere. Nell’indicare le opere che si intendono realizzare occorre anche indicare che esse non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo;
  • Marca da bollo da € 16,00;
  • Fotocopia del documento di identità;
  • Delibera di autorizzazione del condominio sottoscritta dall’amministratore (ove necessaria);
  • Atto di tutela (per aventi diritto minori o incapaci).

Va sottolineato che ai fini dell’ottenimento del contributo per interventi di abbattimento barriere architettoniche, non è necessario che al richiedente sia stata formalmente riconosciuta l’invalidità. Tuttavia, in caso di riconosciuta invalidità del 100% il richiedente avrà diritto di precedenza nella graduatoria delle richieste ammesse al contributo. In questa ipotesi l’ulteriore documento da allegare alla domanda è il seguente:

  • copia fotostatica autenticata del certificato di invalidità rilasciato dall’Asl competente.

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Le opere soggette a contributo abbattimento barriere architettoniche

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

  • Parti comuni di un edificio (ad esempio, una rampa di scale);
  • Immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (ad esempio, all’interno di un’abitazione);

Il contributo può essere erogato per:

  • Una singola opera;
  • Un insieme di opere connesse funzionalmente, ovvero una serie di interventi volti all’abbattimento barriere architettoniche che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio, portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l’accesso a soggetto non deambulante).

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Erogazione contributi barriere architettoniche

L’entità del contributo viene determinata in base delle spese realmente sostenute e debitamente comprovate. Se le spese risultano inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese risultano superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.

La graduatoria per l’erogazione dei fondi tiene conto soltanto di due criteri: l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e il diritto di precedenza concesso agli invalidi al 100%.

Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.


Contributi barriere architettoniche: Tabella esemplificativa

Spesa

Contributo

€ 2.582,28€ 2.582,28
€ 5.164,57€ 3.227,86
€ 7.746,85€ 3.873,42
€ 10.329,13€ 4.518,99
€ 15.493,70€ 5.293,68

I contributi concessi per interventi di abbattimento barriere architettoniche o, più in generale, per i contributi per montascale per invalidi sono cumulabili. Cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto interessato. Tuttavia, qualora un altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti, il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.

L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera e in base alle fatture debitamente quietanzate. Il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con produzione della fattura.

Le domande dei contributi non evase nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, senza necessità di una nuova verifica di ammissibilità. Tuttavia, perdono di efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto ai contributi.

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