Home » Blog » Barriere architettoniche e Accessibilità » Parma, barriere architettoniche negli studi dei difensori d’ufficio.

Parma, barriere architettoniche negli studi dei difensori d’ufficio.

Sentenza TAR di Parma: studi legali senza barriere
Siete avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio e al gratuito patrocinio? Accertatevi dell’assenza di barriere architettoniche nel vostro studio professionale, o preparatevi a provvedere all’eliminazione delle stesse. È ciò che emerge dalla sentenza del Tar di Parma n. 303 del 6 novembre, che ha confermato la legittimità dell’articolo 66-bis del regolamento urbano ed edilizio del Comune che individua – nel caso di cui sopra – gli studi degli avvocati tra gli edifici “aperti al pubblico” e dunque soggetti al rispetto della disciplina vigente in tema di superamento delle barriere architettoniche.

Nel riproporre le disposizioni dell’art. 24 della legge 104/1992, il Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) individua tre livelli di qualità dello spazio costruito: la accessibilità” (che consente l’immediata e totale fruizione dell’edificio); la “visitabilità” (che – recita la norma – “rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”); in ultimo, la “adattabilità”, (definita semplicemente come “un’accessibilità differita”).

Secondo i giudici del tribunale amministrativo della città emiliana, gli studi legali devono essere resi “visitabili”, in conformità alla disposizione sopra richiamata. In particolare, pur essendo in linea di principio lo studio legale un luogo “privato”, diventa “aperto al pubblico” ogniqualvolta il titolare chieda di venire iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio e di coloro che prestano patrocinio gratuito: L’avvocato esercita in detti casi un munus pubblicum di particolare interesse per la collettività, al quale accede poiché iscritto in appositi elenchi, l’inserimento nel quale avviene a domanda dell’interessato e non certo d’ufficio, né in via autoritativa”, si legge nella sentenza 313.  

Il Tar di Parma ha chiarito che il concetto di “luogo aperto al pubblico” ricomprende anche quel luogo privato l’accesso al quale sia comunque consentito – pur nel rispetto di certi orari d’esercizio e di un eventuale obbligo di preventivo appuntamento – a determinate categorie di aventi diritto. Sulla base di questi presupposti, i giudici amministrativi hanno sentenziato che la presenza nelle liste dei difensori d’ufficio e l’esercizio del gratuito patrocinio sono conseguenze delle “libere scelte” dell’avvocato: scelte che – si legge ancora nella sentenza – se comportano il vantaggio della corresponsione del compenso da parte dello Stato”, allo stesso tempo impongono “al professionista l’onere di adeguare il proprio studio professionale alla normativa statale finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche”. 

La ratio della sentenza del Tar di Parma è chiara: anche ai disabili deve essere consentito di beneficiare nella massima libertà possibile delle prestazioni del legale presso il proprio studio, senza ostacoli o limitazioni dati dalla presenza di barriere architettoniche.

Facebook X WhatsApp Email LinkedIn

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *